Abilitazione scorta gara ciclistica: esenti da bollo le istanze delle ETS

Con risposta a interpello n 346 del 14 giugno le Entrate chiariscono il perimetro di esenzione dal bollo per le istanza di abilitazione al servizio di scorta nelle gare ciclistiche presentate alle autorità dagli ETS.

L'istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di bollo «sulla richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada», nonché sugli attestati 

In particolare chiede se alle istanze cumulative presentate direttamente dalle:

  • società,  associazioni sportive o enti di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo 
  • possano trovare applicazione le previsioni di esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 27 bis della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

le Entrate ricordano che l'articolo 27­bis della Tabella, prevede l'esenzione per gli «Atti, documenti,  istanze,  contratti,  nonché copie anche  se  dichiarate  conformi,  estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni  non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI»

Con riferimento al riconoscimento da parte del CONI, si fa presente che in base all'articolo 10  del  d.lgs.  28  febbraio  2021,  n.  36: ­       

  • «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva» (cfr. comma 1); ­        
  • «La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport» (cfr. comma 2).

Ai fini della risposta al quesito prospettato dall'Istante, si richiamano, inoltre, per quanto di interesse, le disposizioni del Codice del Terzo settore.

In  particolare, l'articolo  4  del CTS, rubricato  ''Enti del Terzo Settore'',  dispone al comma 1 che sono enti del Terzo settore: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». 

Il comma 5 dell'articolo 82 del predetto Codice dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1», 

ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società», iscritti nel Runts, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Pertanto, per gli enti individuati dall'articolo 27 ­bis della Tabella allegata al d.P.R. n.  642  del  1972  e  per  quelli  di  cui  al  comma 1  dell'articolo  82  del  CTS, le  istanze presentate e le attestazioni richieste sono esenti dall'imposta di bollo.       

Con  riferimento  al  caso  rappresentato,  si  osserva  che il  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (recante  «Nuovo  codice  della  Strada»)  all'articolo  9,  comma  1, prevede il divieto di effettuare sulle strade ed aree pubbliche «competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche», salvo autorizzazione rilasciata dall'ente territoriale competente.

Il comma 6­bis del medesimo articolo 9 stabilisce che «Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui  all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.  Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni».

ll successivo comma 6­ter prevede che «Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6­bis, […]. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'Interno»

Il  decreto  interdirigenziale  27  novembre  2002  emanato  dal  Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che «Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate […] che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti e, che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana» (cfr. articolo 1). 

Inoltre,  con  circolare  del  Ministero  dell'Interno  15  febbraio  2023,  n. 300  è  stato stabilito,  inoltre,  che «accanto al personale che effettua attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche che opera al seguito dei concorrenti con veicoli di scorta, è prevista la figura degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva»

Anche tali soggetti per svolgere le funzioni a loro attribuite, come chiarito nella sopra richiamata circolare «devono conseguire un attestato (…) rilasciato dal dirigente del compartimento». 

L'istante ha fatto presente che ai fini dell'esercizio dell'attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche, gli interessati devono essere: ­                   

  • «dipendenti, soci o devono avere un rapporto di collaborazione non occasionale con  le Società  o  con  le  associazioni  sportive  affiliate  alla  Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti»; ­        
  • oppure «dipendenti, soci o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso».

Inoltre, ha precisato che gli attestati sono rilasciati a titolo personale, ma le istanze di rilascio o rinnovo possono essere presentate anche in modo cumulativo, direttamente dalle società, associazioni sportive, Enti o imprese di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo. 

Alla luce del delineato quadro normativo concernente l'imposta di bollo, si ritiene che le istanze cumulative «di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada» relativamente ad interessati che hanno le caratteristiche sopra descritte, possano godere dell'esenzione dal  tributo se presentate da  soggetti  indicati nell'articolo 27­bis della richiamata Tabella o da ETS di cui all'articolo 82, comma 1, del CTS

Negli altri casi, l'istanza di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione sconta l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio, e, in caso di eventuali richieste cumulative (ad esempio, da parte di imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso), ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente la relativa imposta di bollo.

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