Abuso del diritto: Leo firma l’atto di indirizzo cui attenersi
L'atto di indirizzo del 27 febbraio firmato dal Vice Ministro Leo con oggetto l'abuso del diritto è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze.
Il documento dichiaratamente: "intende fornire agli uffici le indicazioni metodologiche necessarie per un’applicazione dell’articolo 10-bis che sia, al tempo stesso, coerente con la sua ratio e rispettosa delle scelte negoziali del contribuente, comprese quelle che consentono a quest’ultimo un legittimo risparmio d’imposta".
Vediamo i passaggi principali dell'atto di indirizzo sull'art 10 bis dello Statuto del Contribuente.
Abuso del diritto: Leo firma l’atto di indirizzo cui attenersi
Il documento appena pubblicato dal Vice Ministro Leo sarà il riferimento per gli uffici della Amministrazione Finanziaria relativamente all'applicazione dell'art 10 bis sull'abuso del diritto, evidenziamone i passaggi principali.
Viene innanzitutto ricordato che con l'articolo 10 bis introdotto dalla legge numero 212 del 2000, Statuto dei Diritti del Contribuente, il legislatore ha introdotto una definizione dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto ed ha predisposto le garanzie di ordine sostanziale e procedurale necessario ad assicurare certezza e trasparenza reciproca nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti.
Attraverso quest'ultima disposizione il legislatore chiarisce che il risparmio d'imposta deve essere considerato sempre legittimo sia quando derivi dalla scelta di un regime opzionale previsto dall'ordinamento ma meno oneroso sul piano fiscale sia quando derivi da un'operazione alternativa ad un'altra parimenti legittima ma importante un diverso e più ridotto carico fiscale, ferma restando la suddetta libertà del contribuente di condurre i propri affari secondo la modalità fiscalmente più conveniente.
L'articolo 10 bis, continua l'atto del Vice Ministro Leo, traccia la linea di confine tra tale libertà e quelle condotte che pur senza violare espressamente alcuna norma tributaria e dunque senza configurare ipotesi di evasione fiscale violano lo spirito delle norme tributario i principi dell'ordinamento tributario.
L'articolo 10 bis si configura in ogni caso come una clausola residuale destinata a trovare applicazione solo quando la fattispecie attuata dal contribuente non abbia comportato evasione cioè violazione di disposizioni fiscali, come sottolineato dal comma 12 dell'articolo stesso, secondo cui in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie
Con tale previsione si è voluto chiarire che non si configura abuso del diritto nei casi di risparmi di imposta illeciti cioè realizzati infrangendo una disposizione fiscale, nei suddetti casi si configura più propriamente un'evasione che come tale va perseguita.
Solo il risparmio di imposta indebito cioè ottenuto rispettando formalmente la lettera della norma, ma tradendone lo spirito, determina l'abuso.
Per tale ragione, come chiarito dalla relazione illustrativa all'articolo 10 bis, la disciplina dell'abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o reati tributari in particolare l'evasione e la frode, queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento già offre.
Devono pertanto essere esclusi dal perimetro dell'abuso del diritto per essere ricondotti nella diversa categoria dell'evasione non solo tutti i casi di aperta violazione delle norme tributarie ma anche i casi di simulazione e di frode che si caratterizzano per una manipolazione della realtà.
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