ACE e gruppi societari: le condizioni per il beneficio
Con Risposta ad interpello n 250 del 10 maggio 2022 le Entrate replicano ad una Spa che svolge attività di stampaggio a caldo, lavorazione meccanica, produzione e assemblaggio di componenti, stampati di acciaio e macchinari.
La spa ha proposto interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, ai fini del riconoscimento, con riferimento al periodo di imposta 2018, del beneficio ACE previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 (Aiuto alla Crescita Economica, "ACE") e del D.M. 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto Ace).
Le Entrate ricordano innanzitutto che è stato ampliato il perimetro di osservazione delle ipotesi di duplicazione del beneficio ACE nell'ambito del gruppo (a fronte di un'unica immissione di denaro), ponendo attenzione anche alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia (sempre appartenenti al medesimo gruppo) e che le disposizioni contenute nell'articolo 10 del Nuovo Decreto ACE si applicano, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dall'esercizio 2018.
Successivamente, in risposta all'istante viene specificato che la circolare n. 21/E del 21 giugno 2015, par. 3.3, in relazione al procedimento di analisi per la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale, precisa che, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, l'istanza di interpello per il riconoscimento del beneficio può trovare accoglimento se:
- la società istante non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo
- somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano in precedenza provocato un beneficio ACE all'interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro.
L'istante fa presente di non aver ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d'azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo, pertanto, tale circostanza sulla base dei chiarimenti forniti, esclude che possa essersi verificato l'effetto duplicativo che la norma tende a contrastare.
Alla luce di queste riflessioni, l'agenzia ritiene accoglibile l'istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva speciale di cui al comma 2 dell'articolo 10 del Nuovo decreto ACE, con riferimento ai conferimenti in denaro infragruppo e all'articolo 10 comma 3 lett. c) del Nuovo decreto Ace, con riferimento all'incremento dei crediti da finanziamento infragruppo.