Adempimento collaborativo: TCF e adesione di nuovi soggetti
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro dell'obbligo di TCF certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevista dall'art 4 comma 1bis del Dlgs n 128/2015 in ambito di Adempimento Collaborativo.
Vediamo il quesito proposto durante Telefisco 2025 e il chiarimento ADE.
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Adempimento collaborativo: TCF e adesione di nuovi soggetti
L’obbligo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, “TCF” di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 128 del 2015 si applica esclusivamente ai soggetti che presentano istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 per le imprese di nuovo ingresso.
In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, i soggetti già ammessi o che abbiano presentato istanza di adesione prima della predetta data (cd. soggetti già aderenti) non sono, infatti, tenuti al rilascio della certificazione.
Si conferma, pertanto, che, ove una o più società appartenente al medesimo gruppo di uno o più soggetti già aderenti presenti istanza di adesione dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023, sfruttando ad esempio la possibilità prevista dall’articolo 7, comma 1 quater del decreto legislativo n. 128 del 2015, la certificazione sarà richiesta solo sul TCF delle imprese di nuovo ingresso e non sul TCF dei soggetti già aderenti, in quanto quest’ultimo è stato già validato in sede di ammissione.
Viene anche precisato che in tali ipotesi, qualora il TCF dell’impresa del gruppo che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale sia stato già validato dall'Agenzia delle entrate, le imprese di nuovo ingresso saranno tenute al rilascio della sola certificazione “semplificata” di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale del 12 novembre 2024 n. 212.
Le Entrate evidenziano che ai fini del rilascio di tale certificazione, il professionista sarà tenuto a svolgere esclusivamente le valutazioni di activity level previste dall’articolo 6, comma 2 lettera b) del decreto interministeriale.
Il certificatore non svolgerà, invece, i controlli di company level, previsti dall’articolo 6, comma 2 lettera a) del medesimo decreto, ma attesterà, in sostituzione di essi, che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi fiscali della società è inserito in quello adottato dalla società che svolge funzioni di indirizzo sul TCF.