Autoimprenditorialità in agricoltura: domande all’ISMEA

Viene pubblicato in GU n 252 del 27 ottobre il Decreto del 27 luglio 2022  del Ministero delle politiche agricole e forestali recante Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

Autoimprenditorialità in agricoltura: le agevolazione di ISMEA

Nel dettaglio, le agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n 185/2000 ossia quelle riguardanti i settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura, si applicano:
a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella  conduzione  di  un'intera  azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola  ai  sensi  dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di  presentazione della domanda di  agevolazione  e  che presentino  progetti  per lo sviluppo o  il consolidamento dell'azienda  oggetto del subentro, attraverso iniziative nei  settori della   produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 

Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da non più di  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2) esercitare  esclusivamente  l'attività agricola ai  sensi dell'art. 2135 del codice civile;

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i diciotto ed i quarantuno anni non compiuti  alla data di presentazione della domanda o da  una donna,  in possesso  della qualifica di imprenditore agricolo  professionale  o  di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data  di  delibera  di  ammissione  alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte,  per  oltre  la  metà delle  quote  di  partecipazione,  ed  amministrate, da  giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto ed i quarantuno anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o  da donne, in possesso della qualifica di  imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola  alla  data  di delibera di ammissione alle agevolazioni;

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio,  da  non più di sei mesi alla data  di  presentazione  della  domanda,  nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro  tre mesi dalla  data  della  delibera  di  ammissione  alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;

5) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) alle microimprese e piccole e  medie  imprese,  come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione  della domanda di agevolazione. 

Tali imprese devono essere in  possesso  dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 del  presente articolo da almeno due anni.

Autoimprenditorialità in agricoltura: il tipo di agevolazione

Per la realizzazione dei progetti su indicati sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del  periodo  di preammortamento e di importo non  superiore  al  sessanta  per  cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo  perduto  fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile.

Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non  superiore  a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e  devono  perseguire  almeno uno dei seguenti obiettivi:

a. miglioramento del rendimento e  della  sostenibilità globale dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;

b. miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione europea;

c. realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla    modernizzazione dell'agricoltura.

I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di presentazione della domanda. 

Autoimprenditorialità in agricoltura: come presentare le domande

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare:

  • il nome  e  le dimensioni  dell'impresa, specificando il requisito soggettivo, 
  • la descrizione e l'ubicazione del  progetto, 
  • l'elenco  delle spese  ammissibili e  l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto 
  • e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità che la stessa trasmette ai Ministeri interessati.

In particolare, Ismea trasmette lo schema di istruzioni applicative con

  • i criteri, 
  • le modalità di presentazione delle domande, 
  • le procedure di concessione e di liquidazione 
  • ed i limiti relativi agli interventi 

e in assenza di  osservazioni da parte dei Ministeri nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, si adottano le istruzioni  applicative con pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

Resta aggiornato visita il sito ISMEA

Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi  previsti dal decreto,  nonché la sostenibilità  finanziaria  ed economica dell'iniziativa.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite  presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento  della  domanda  ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

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