Certificazione Unica 2025: ultimi giorni prima del 17 marzo

Entro il 17 marzo occorre inviare la CU 2025 la certificazione dei sostituti d'imposta.

Con il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato tutte le regole per la certificazione dell'anno di imposta 2024, scarica qui: Modello CU 2025 e istruzioni, per provvedere all'adempimento (scadenza ordinaria 16 marzo che cadendo di domenica slitta al giorno 17)

Si evidenzia anche che le Entrate hanno anche pubblicato il Modello di Certificazione unica 2025 in tedesco comprensiva del modello sintetico e delle relative istruzioni per la compilazione.

Ricordiamo infine che entro il 17 marzo occorre anche presentate il CUPE 2025, leggi qui l'approfondimento.

CU 2025: soggetti obbligati

Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2025 ovvero entro il 31 marzo 2025 coloro che:

  • nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413,
  • nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. 

La CU 2025 deve essere inoltre presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell’INPS.

CU 2025: termini e modalità di invio

In dettaglio, per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 17 marzo, poiché il 16 è domenica, le certificazioni relative:

  • ai redditi di lavoro dipendente, 
  • ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente,
  • ai redditi diversi, 

ed entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2025 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Certificazione Unica 2025: alcune novità di quest’anno

La Certificazione Unica è ricca di novità e tra queste spicca la scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, che da quest’anno dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Sintesi di altre novità contenute nel modello CU 2025: 

  • a seguito delle modifiche della disciplina e all’accordo contro le doppie imposizioni con la Svizzera, viene implementato il numero delle informazioni richieste riguardo ai percipienti esteri con la compilazione del punto 42 e della casella 46,
  • inserite le novità in materia di lavoro sportivo,
  • una nuova sezione per  il “bonus Natale” ossia l’indennità una tantum di 100 euro destinato, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro che non concorre alla formazione del reddito,
  • per i fringe benefit al punto 474 (benefit base) e 475 (con figli fiscalmente a carico),
  • i campi da 671 a 673 dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive finalizzate al taglio dei tempi delle liste d’attesa

e altro ancora che verrà in seguito maggiormente dettagliato.

Leggi anche Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi.. 

Allegati: