Consulente aziendale: se iscritto al registro imprese e non ad albo, non c’è ritenuta

La società istante ha conferito ad un consulente aziendale, munito di partita Iva e titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese, un incarico finalizzato allo svolgimento di un'attività di supporto alle strategie commerciali e di sviluppo mediante la valutazione dei mercati ed il posizionamento nelle aree di interesse della stessa. 

Il consulente dovrebbe occuparsi, in particolare, di: 

  • supportare la crescita industriale attraverso attività di "M&A" proponendo aziende e target da gestire personalmente previo coordinamento con il consiglio di amministrazione;
  • gestire i rapporti istituzionali per conto della società istante, analizzando le proposte su possibili partnership nazionali ed internazionali; 
  • svolgere un'attività di consulenza aziendale da espletare personalmente quale prestazione professionale intellettuale;
  • promuovere nuove relazioni, collaborazioni ed intese commerciali, predisponendo un reporting progressivo da proporre e discutere con il consiglio di amministrazione.

Per lo svolgimento dell'attività descritta, verrà riconosciuto al consulente un compenso mensile più Iva, per un periodo di 12 mesi rinnovabili. 

L'istante chiede chiarimenti circa le modalità di tassazione dei compensi mensili che dovrà corrispondere al consulente, previa emissione di fattura con Iva e se sia corretta l'applicazione al momento del pagamento della ritenuta d'acconto nella misura del 20%, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 23 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

L'agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 312 del 30 aprile 2021 chiarisce che trattandosi di "prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva", il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

Al fine di giungere a questo chiarimento le Entrate ricorano che con la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono state disciplinate in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero "senza albo", definite come le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. 

La Legge n. 4 del 2013 stabilisce espressamente all'articolo 1, che le nuove regole non riguardano gli esercenti di professioni le cui attività sono già disciplinate da specifiche normative. 

La nuova normativa si propone in sostanza di regolamentare l'attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività consistenti:

  • nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, 
  • esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, 
  • o comunque con il concorso di questo.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede, inoltre, che «Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge». 

Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), in quanto "responsabile" di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia in funzione della gravità e della durata della violazione. 

Il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 2013 dispone che «La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente». 

Il professionista per il quale non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale ha cioè la libertà di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività. 

Si prospettano pertanto varie possibilità e l'agenzia chiarisce che:

  1. nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973,
  2. qualora invece l'attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l'importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d'acconto. 

Nel caso di specie secondo quanto affermato nell'istanza si tratta di "prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva", pertanto il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

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