CPB: le novità per gli ISA nel Collegato Fiscale convertito

Il Decreto n 155/2024 o Collegato Fiscale convertito in Legge n 189 pubblicata in GU n 291 dl 12 dicembre con l'art 7 reca un correttivo per il Concordato preventivo biennale degli ISA.

Sinteticamente, si modifica l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024 (termine riaperto fino al 12 dicembre), possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19. 

CPB: il vigore il correttivo per gli ISA

Viene approvato il correttivo per il CPB degli ISA prevedendo che all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • i soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o  compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri  forfetari, possono  accedere al  regime  di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui  anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
    • a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della  pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    • b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui  all'articolo  9-bis, comma  6,  lett.  a),  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per le annualità in  cui  sussistono  le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere  a)  e  b),  ai  fini  del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • a) la base imponibile dell'imposta  sostitutiva  delle  imposte sui  redditi  e  delle  relative  addizionali è costituita   dalla differenza tra  il  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore  dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  • b) l'imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  e  delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento
  • c) la base  imponibile  dell'imposta  sostitutiva  dell'imposta regionale sulle attività produttive e' costituita  dalla  differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  • d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata  applicando,  all'incremento  di  cui  alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive delle  imposte  sui  redditi  e delle relative addizionali e dell'imposta regionale  sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma  precedente, sono diminuite del 30 per cento.

Attenzione al fatto che nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha apportato alcune modifiche:

  • viene estesa la platea dei contribuenti che possono accedere al regime opzionale includendovi anche coloro hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per i predetti contribuenti non si applica la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva;
  • con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati;
  • viene precisato che i decreti ministeriali relativi alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono quelli “adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 […] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (nel testo iniziale erano i decreti “attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.