Criptovalute: la Rivalutazione dei valori 2023
Come ormai noto, la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza nel momento in cui questo articolo viene scritto, presenta una normativa positiva sulle criptovalute, per l’occasione definite cripto-attività per definire un perimetro più esteso e meno vincolato al concetto di valuta.
La disciplina in questione è trattata sugli articoli da 30 a 34 della Legge di bilancio 2023, i quali trattano:
- della fiscalità diretta e indiretta;
- della regolarizzazione delle inadempienze passate;
- della Rivalutazione dei valori.
I primi due punti sono stati oggetto di trattazione in precedenti articoli, ai quali si rimanda per approfondimenti.
La norma che delinea i contorni della procedura di Rivalutazione dei valori è l’articolo 32 della Legge di bilancio 2023, denominato “Rideterminazione del valore delle cripto-attività”.
La procedura, evidentemente facoltativa, per ogni cripto-attività posseduta dal contribuente al giorno 1 gennaio 2023, prevede la possibilità di assumerne come costo di acquisto il valore della cripto-attività in tale giorno, in luogo del costo o del valore di acquisto d’origine.
In conseguenza dell’eventuale Rivalutazione effettuata al giorno 1 gennaio 2023, le plusvalenze fiscali da realizzazione, realizzate in data successiva, saranno calcolate come differenza tra corrispettivo della cessione e costo rideterminato.
Bisogna fare attenzione al fatto che il comma 4 dell’articolo 32 della Legge di bilancio 2023 prevede espressamente che l’assunzione del valore rivalutato “quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili”.
La procedura è onerosa.
L’articolo 32 prevede espressamente l’assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 14% del valore rideterminato, da versarsi entro il 30 giugno 2023.
In alternativa al versamento in unica soluzione, il comma 3 dell’articolo 32 prevede la possibilità di rateizzare il versamento in tre rate annuali di pari importo; le scadenze dei versamenti saranno quindi presumibilmente i seguenti:
- 30 giugno 2023: scadenza della prima o dell’unica rata;
- 30 giugno 2024 : scadenza della seconda rata:
- 30 giugno 2025: scadenza della terza rata.
Sui versamenti dovuti alle scadenze successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Maggiori informazioni operative, come il codice tributo da utilizzare per il versamento con modello F24, o la procedura da utilizzare per l’effettiva rivalutazione saranno sicuramente chiarite dalla prassi con apposito provvedimento.
La valutazione della convenienza di una procedura come questa è facile a farsi, dato che la convenienza al versamento di una imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto alla tassazione ordinaria cresce proporzionalmente alla consistenza delle plusvalenze latenti.