CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo
Entro il 17 marzo (poiché il 16 termine ordinario cade di domenica) occorre rilasciare la CUPE Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili 2024 derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.
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Attenzione al fatto che la certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.
CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata da:
- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir),
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa,
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati,
- imprese di investimento e agenti di cambio,
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:
- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
- contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro),
- contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).