Dichiarazione IVA 2023: regole delle Entrate per adempimento spontaneo
Con Provvedimento n 210441 del 13 giugno le Entrate disciplinano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative alle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta un adempimento sulla Dichiarazione IVA 2023.
Nel dettaglio, con il provvedimento, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di:
- fatture elettroniche,
- dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
- corrispettivi giornalieri trasmessi,
che segnalano:
- la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022,
- o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento ossia:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta
2022;
d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della
dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
contenuti nelle comunicazioni inviate via PEC dalle entrate forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Attenzione al fatto che, come sottolineato dallo stesso provvedimento, tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
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