E-DAS: novità dal 1° gennaio

La legge di bilancio 2025 (in bozza) ha iniziato il suo iter di approvazione che si concluderà con la definitiva approvazione da parte del Parlamento entro il 31 dicembre prossimo, per entrate in vigore dal 1° gennaio 2025.

Tra le novità vi è l'art 6, ancora in bozza del DDL che riguarda le E-DAS ossia documenti di accompagnamento dei prodotti energetici.

Vediamo il dettaglio delle novità previste al momento, che ricordiamo potrebbero subire modifiche emendative nel corso dell'iter parlamentare.

E-DAS: novità dal 1° gennaio

L'art 6 con il comma 1, modifica l’articolo 25, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

La legislazione vigente prevede appunto che la circolazione nazionale dei suddetti prodotti è effettuata con la scorta di un documento di accompagnamento informatizzato denominato e-DAS, introdotto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019.

A tal fine, i sistemi elettronici di tutti i depositi commerciali nazionali sono stati adeguati, dall’ottobre 2020, per l’emissione dell’e-DAS.

Tuttavia, sulla base delle previsioni dell’articolo 25, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo articolo 25. 

Conseguentemente, tali spedizioni possono essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati e spesso ancora in formato esclusivamente cartaceo, con la conseguenza, per altro, che tali movimentazioni sono escluse dal sistema di vigilanza fiscale basato sull’e-DAS.

La disposizione, prevede che dal 1° gennaio 2025, si elimina l'esclusione, e si generalizza l’obbligo di utilizzo di tale documento da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali e garantendo altresì, tramite l’utilizzazione in via esclusiva del sistema elettronico già attivo presso il deposito per l’emissione del documento a scorta di tutte le estrazioni effettuate, con eliminazione di ogni residuale supporto cartaceo, una maggiore semplificazione operativa per gli esercenti.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 25, comma 8, del TUA per i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita, ovvero per il trasferimento di GPL, sia sfuso sia in bombole, a utilizzatori non soggetti a denuncia.