Fondo perduto attività chiuse e discoteche: codici tributo se non spettante
Con Provvedimento n 379919 del 29 dicembre 2021 le Entrate hanno determinato i contributi a fondo perduto per le attività chiuse. Ieri 4 gennaio 2022 con la Risoluzione 2 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare in caso in cui non sia spettante.
In generale, i contributi a fondo perduto sono così riconosciuti:
a) il contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10) che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del MISE di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021) è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario;
b) il contributo a fondo perduto riconosciuto a ciascun beneficiario in merito alle attività rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 dei settori dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento con codice Ateco 2007 indicati nell'allegato 1 (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto) è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.
Ricordiamo che i soggetti suddetti potevano richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”.
I termini di presentazione delle istanze erano stati stabili con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda inoltre che era stato pubblicato in GU n 240 del 7 ottobre il Decreto 9 settembre 2021 contente modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse per il sostegno alle attività economiche chiuse.
Contributo a fondo perduto non spettante: ecco i codici tributi
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 336230 del 29 novembre 2021 in commento definisce che:
- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato esclusa la compensazione ivi prevista;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE) con la Risoluzione 2 del 4 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
8137 | Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021 |
8138 | Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021 |
8139 | Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021” |
Contributo a fondo perduto per le discoteche, sale da ballo rimaste chiuse
Le domande potevano essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 e fino al 21 dicembre 2021.
In particolare i contributi previsti erano appunto due:
- un contributo, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo, night club e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021
- un contributo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori con codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro
I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza. La domanda andava inviata utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate
- direttamente
- anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega con il modello scaricabile qui: Scarica il Modello con le relative istruzioni
Beneficiari del fondo per le attività chiuse: un riepilogo delle regole
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:
a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate (ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”.
b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure restrittive adottate nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021) la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal decreto, alla data di presentazione dell’istanza i soggetti beneficiari devono:
- essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021,
- ovvero, per i codici ATECO 2007 indicati nella tabella 1 che segue, essere titolari di partiva iva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021;
- essere residenti o stabiliti del Territorio dello Stato;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Non possono invece beneficiare degli aiuti:
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Ammontare del fondo perduto per le attività chiuse
In particolare, l’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto, con le seguenti modalità:
- sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i codici ATECO 2007 “93.29.10” Discoteche e sale da ballo con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00.
- le rimanenti risorse finanziarie sono ripartire tra i codici ATECO 2007 della tabella 1allegata, aventi titolo, con le seguenti modalità:
- a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila);
- b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione);
- c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione);
- Ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3, rilevano i ricavi e i compensi relativi al periodo d’imposta 2019.
In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a quello previsto di 3.000 euro.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00 (tremila), l’Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.
Con il Provvedimento di oggi 29.12 sono stati determinati gli importi dei contributi spettanti a ciascuna delle due categorie e secondo le istanze presentate.
Fondo per le attività chiuse: tabella 1
47.78.31, Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
49.39.01, Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00, Catering per eventi, banqueting
59.14.00, Attività di proiezione cinematografica
79.90.11, Servizi di biglietteria per eventi
82.30.00, Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00, Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01, Corsi di danza
90.01.01, Attività nel campo della recitazione
90.01.09, Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09, Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00, Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00, Attività di musei
91.03.00, Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02, Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro
92.00.09, Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10, Gestione di stadi
93.11.20, Gestione di piscine
93.11.30, Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90, Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13, Gestione di palestre
93.21, Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10, Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30, Sale giochi e biliardi
93.29.90, Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04, Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie
Allegati: