Immobili di culto degli ETS e IRES: i chiarimenti delle Entrate

Per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, gli immobili destinati all’esercizio di culto a prescindere dall’accatastamento non concorrono alla formazione del reddito.

Questo chiarimento è contenuto nella Risposta a interpello n 439 di ieri 29 agosto che l'agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet.

L'istante, una Fondazione Onlus ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia che persegue finalità di culto, specifica che è proprietaria di immobili, alcuni destinati alle attività di interesse generale del ramo Onlus e altri all’esercizio di attività di culto non accatastati nella categoria E7.

Inoltre, essa riferisce di essere titolare di un immobile per il quale è stato siglato apposito contratto di locazione con le Chiese cristiane evangeliche per l’uso dell’immobile a scopi di culto a fronte del quale percepisce un canone di locazione.

L'Istante essendo un soggetto passivo IRES di cui all'articolo 73, comma 2, lett. c) del TUIR, chiede se: 

a) rientrano tra i redditi fondiari, le rendite catastali delle unità immobiliari e delle loro pertinenze destinate esclusivamente all'esercizio delle attività di culto, pur non avendo le suddette unità immobiliare la categoria catastale "E/7" attribuita agli edifici di culto;

b) per le attività istituzionali "di religione e di culto" dalla stessa svolte, sia prevista l'applicazione della riduzione dell'aliquota IRES, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601; 

c) per le attività del ramo ONLUS/Ets si applichi la medesima riduzione dell'aliquota IRES.

L’Amministrazione finanziaria rileva che, nel caso di specie, debba trovare applicazione il regime di favore dell’articolo 36, comma 3, del Tuir. 

Tale disposizione, nell’escludere le rendite catastali dai redditi fondiari, non richiede un accatastamento specifico dell’immobile ma la sola necessità che questo sia destinato all’attività di religione e culto.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 2053/2016 si è anche espressa affermando che non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazione d’uso

Conseguentemente le rendite catastali di unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio di attività di culto, seppur non identificate nella categoria E7, potranno beneficiare del regime dell’articolo 36 citato.

In merito alla applicabilità dell'articolo 6 del DPR 601/1973 alle attività istituzionali degli enti religiosi, l’Amministrazione finanziaria si esprime in senso favorevole ritenendo che questi rientrino tra i soggetti beneficiari della "mini IRES" in quanto «enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o istruzione».

L’agevolazione che, consente di scontare un’aliquota IRES dimezzata potrà trovare la sua applicazione non solo con riferimento alla attività diretta all’attività di culto ma anche alle diverse, incluse quelle commerciali, purché siano in un rapporto di strumentalità immediata e diretta. 

Si potrà applicare l’articolo 6 ai redditi derivanti da locazioni di immobili purché i proventi siano reinvestiti nell’attività di culto.

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