Indici specifici valutazione inoperatività: le regole delle Dogane per i depositi costieri
Con Determina n 392138 del 31 agosto 2022 le Dogane individuano gli indici specifici per la valutazione di inoperatività dei depositi costieri.
In particolare, in diretta esecuzione dell'articolo 1, comma 1078, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si stabiliscono gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell’inoperatività, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da cause oggettive di forza maggiore,
- dei depositi costieri di capacità inferiore a 10.000 metri cubi,
- dei depositi di stoccaggio di oli minerali al di sotto della suddetta soglia, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
Indici specifici per valutazione inoperatività depositi costieri
Sono considerati indici specifici sintomatici dell’inoperatività del deposito con riguardo all’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla relativa capacità di stoccaggio, rilevata per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi:
a) la persistente assenza dei requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all’esercizio del deposito con specifico riguardo alla disponibilità ed alla funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del connesso sistema contabile, risultante da accessi all’impianto eseguiti dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente;
b) la condizione di chiusura del deposito e l’irreperibilità dell’esercente, con conseguente preclusione ad esercitare la facoltà di libero accesso nei depositi comprovata da almeno due sopralluoghi, in giorni lavorativi diversi, effettuati dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente;
c) la carenza assoluta di ricezione dei prodotti energetici detenibili nel deposito;
d) l’indice di rotazione mensile inferiore a 0,02, per ciascun prodotto energetico detenuto nel deposito ed oggetto di separata contabilizzazione, eccettuati i gas di petrolio liquefatti;
e) la mancata presentazione alla vidimazione ovvero l’omessa richiesta e tenuta del registro cartaceo di carico e scarico consolidate nel corso del nuovo esercizio finanziario;
f) l’assenza di presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, laddove prevista in base alla capacità del deposito.
Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), valutata la sussistenza di gravi ragioni, l’Ufficio delle dogane può sospendere la licenza fiscale di esercizio con connessa disabilitazione del codice di accisa e del codice ditta per il tempo necessario al raggiungimento dei sei mesi consecutivi, decorrenti dal primo accesso o sopralluogo, sino alla conclusione del procedimento di revoca.
Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), ai fini della valutazione della gestione economica dell’attività del deposito conseguente alle situazioni riscontrate sono presi in considerazione i requisiti specifici rapportati al conto economico previsionale, che l’esercente è tenuto a redigere con riferimento alle effettive condizioni di movimentazione riscontrate, entro il termine assegnato non inferiore a trenta giorni.
L'Ufficio delle dogane territorialmente competente può chiedere di acquisire il bilancio dell’ultimo esercizio, nonché la situazione contabile e il piano industriale aggiornati che l’esercente è tenuto a redigere
Nei casi del comma 1, lettere e) ed f), l’Ufficio delle dogane territorialmente competente pone in essere i controlli volti a verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere da a) a d) e, qualora accertate, procede rispettivamente ai sensi dei commi 2 e 3.
Indici specifici per la valutazione dell’inoperatività: il procedimento di revoca
Riscontrata la sussistenza di almeno uno degli indici specifici previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), la risultanza negativa della valutazione della gestione economica dell’attività del deposito nei casi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, o l’inottemperanza dell’esercente alle prescrizioni contenute nei medesimi commi, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito avvia, previa notifica all’interessato, il procedimento di revoca dei provvedimenti autorizzativi e della licenza fiscale di esercizio rilasciati da ADM connessi alla gestione dell’impianto risultato inoperativo.
L’esercente può presentare memorie scritte ed idonea documentazione circostanziante le particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito e comprovante la continuità e la sostenibilità della gestione aziendale. L’Ufficio delle dogane sottopone a valutazione i documenti prodotti dall’esercente unitamente alla complessiva posizione tributaria rivestita dalla ditta.
Indici specifici per la valutazione dell’inoperatività: comunicazione di sospensione temporanea esercizio deposito
La determina specifica anche che, qualora motivate condizioni esterne richiedano la sospensione temporanea dell’esercizio del deposito, il responsabile della gestione ne dà comunicazione preventiva all’Ufficio delle dogane territorialmente competente riportando la durata programmata dell’inoperatività e la descrizione delle situazioni, anche di natura economica, che l’hanno procurata.
La comunicazione è resa anche laddove la sospensione dell’esercizio consegua a riscontrabili cause oggettive riconducibili a forza maggiore condizionanti la continuità della gestione del deposito, che l’esercente è tenuto a documentare.
Verificata la sussistenza di cause oggettive di inattività, il periodo di sospensione dell’esercizio del deposito ricompreso nella comunicazione dell’esercente è escluso dal computo del termine minimo previsto per procedere alla valutazione di inoperatività.
Durante il periodo di fermata temporanea dell’attività sono sospesi i provvedimenti autorizzativi alla gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale, ad operare come destinatario registrato, nonché la licenza fiscale di esercizio rilasciati all’esercente dall’ADM e conseguentemente sono disabilitati, secondo i rispettivi casi, il codice di accisa ed il codice ditta.
Al termine del periodo di sospensione temporanea dell’attività, l’esercente deposito comunica la ripresa dell’operatività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che, qualora nulla osti, ripristina l’efficacia della licenza fiscale di esercizio nonché delle autorizzazioni.
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