Liquidazione patrimonio: esclusa la nota variazione in diminuzione

Con Risposta a interpello n 324 del 9 maggio le Entrate rispondono sulla liquidazione del patrimonio ex articolo 14–ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e l'inapplicabilità dell'articolo 26, comma 3–bis, del dPR  26 ottobre 1972, n. 633 in tema di IVA

L'agenzia spiega che il legislatore non ha ricondotto la procedura di liquidazione del patrimonio tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione Iva in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

E' impraticabile secondo l'agenzia un’applicazione in via interpretativa della procedura alla liquidazione del patrimonio.

L'istante riferisce di aver effettuato operazioni di vendita nei confronti di un proprio cliente maturando nei confronti della stessa un credito oltre IVA, ad oggi insoluto.

Con decreto del 28 luglio 2022 emesso dal Tribunale Ordinario come integrato dal successivo atto dell'8 settembre 2022, è stata dichiarata aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio ex articolo 14­ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nei confronti del suddetto cliente e dei suoi soci illimitatamente responsabili. 

L'istante, in  qualità  di  creditore,  ha  presentato  domanda  di  partecipazione  alla procedura per l'intero credito vantato verso il cliente, come  risulta dal Programma di Liquidazione redatto dal Liquidatore ex art. 14­novies della citata legge n. 3 del 2012, trasmesso ai creditori e ai debitori e depositato presso la Cancelleria del tribunale, come da Provvedimento del Giudice Delegato del 16 dicembre 2022. 

Tanto premesso, si chiede di sapere se alla fattispecie sopra descritta sia  applicabile la  previsione di  cui all'articolo 26, comma 3­bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 introdotto  dall'articolo  18  del  decreto ­legge 25  maggio  2021,  n.  73,  c.d.  ''Decreto Sostegni bis'' (convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106), che ha riconosciuto al cedente o prestatore la facoltà di portare in detrazione l'IVA relativa ad un'operazione per la quale aveva emesso fattura, in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) a del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale.

Le Entrate chiariscono che, a  decorrere  dal  26  maggio  2021 e con  riferimento alle procedure concorsuali avviate alla medesima data ­per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 18 del Decreto Sostegni­ bis, il comma 3­bis dell'articolo 26 del decreto IVA consente di emettere la nota di variazione in diminuzione «in  caso  di  mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182­bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

«11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»

 A differenza del testo normativo previgente, il cedente o prestatore insoddisfatto non deve più attendere l'eventuale esito  infruttuoso della  procedura concorsuale. 

A tal fine, il nuovo comma 10­ bis dell'articolo 26 del Decreto IVA ­ introdotto anch'esso dall'articolo  18  del  Decreto  Sostegni­bis  ­ prevede inoltre che  «Ai fini  del comma 3­bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»

Come si evince, quindi, dalle modifiche da ultimo realizzate, il legislatore non ha ricondotto la procedura di Liquidazione del patrimonio ex articolo 14­ter della legge n. 3  del 2012 ­ peraltro già esistente alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni­bis ­ tra quelle concorsuali che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione, come avvenuto, invece, per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

In  buona sostanza, la voluntas legis è  stata quella di  riproporre le modifiche operate con la Legge di Stabilità 2016; ciò emerge chiaramente dalla relazione illustrativa al decreto Sostegni­bis, ove si legge che «La norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell'IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio dell'anno successivo (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232)»

Ne consegue che,  allo stato attuale,  in assenza di una espressa previsione normativa, è impraticabile l'applicazione in via interpretativa della disposizione in esame alla procedura di Liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14­ter della legge n. 3 del 2012. 

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