Niente IRAP per il professionista autonomo appartenente a un’associazione
La Corte di Cassazione, nella sentenza 19327/2016 del 29 settembre 2016 ha fornito ulteriori chiarimenti sul delicato tema IRAP, evidenziando che è corretta la richiesta di rimborso Irap presentata dal componente di uno studio associato relativamente all’Irap versata sui compensi percepiti per incarichi di controllo ed amministrazione ricoperti in società ed enti, fatturati nell’ambito della posizione personale, priva di dipendenti e di beni strumentali di rilievo.
Questo orientamento della Suprema Corte sui professionisti può essere esteso anche ad altre attività, come l'amministratore di condominio o di arbitro, svolte, in autonomia dai singoli componenti l’associazione professionale.
La Controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso a seguito della pronuncia di secondo grado che aveva riconosciuto il rimborso dell’Irap versata da un dottore commercialista, che svolgeva la propria attività principalmente come membro di uno studio associato, ma anche in autonomia, come sindaco, revisore e amministratore di società ed enti. Nonostante l'esistenza dei presupposti per l’esonero da Irap, l’Agenzia delle Entrate insisteva a negare il rimborso, sostenendo che l’autonoma organizzazione era presumibile dalla partecipazione del contribuente alla associazione professionale.
La sentenza
Dopo aver richiamando la giurisprudenza consolidatasi negli anni, la Cassazione ha rigettato il ricorso delle Entrate. Infatti spetta al giudice di merito verificare se l’attività di cui si chiede l’esonero dall'IRAP venga concretamente svolta non solo senza organizzazione propria, ma anche in autonomia, singolarmente e separatamente dall’attività svolta per conto della associazione professionale.