Nuova Sabatini: il MISE aggiorna le modalità di erogazione
Con la Circolare n 696 del 17 marzo 2022 il MISE provvede ad effettuare modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relative alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo della Nuova sabatini.
In particolare, come chiarito dal comunicato dello stesso MISE si recepiscono le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta “Nuova Sabatini”), prevedendo:
- il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022,
- ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.
L’articolo 1, comma 47, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone, inoltre, che, al fine di assicurare continuità alla misura “Nuova Sabatini”, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata:
- di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
- 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
- e 60 milioni di euro per l’anno 2027.
In linea generale, pertanto, il contributo è erogato dal Ministero alle imprese beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.
La Circolare MISE in premessa specifica che rimane confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita);
b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni);
c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge di bilancio 2022.
Con la circolare di cui si tratta si forniscono le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta.
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