Omnicomprensività reddito di lavoro autonomo: chiarimenti in arrivo

Il 12 febbraio durante il question time sono stati rischiesti chiarimenti sulla nozione di omnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.

Nel loro quesito gli Onorevoli interroganti hanno richiamano l’articolo 54 del TUIR che introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, similmente a quanto avviene nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Viene appunto evidenziato che sulla disposizione sussisterebbero dubbi interpretativi circa l’eventuale inclusione degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all’attività professionale e, di conseguenza, la loro rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa.
A parere degli Interroganti, tenuto conto che tale incertezza interpretativa potrebbe avere un impatto significativo sulla determinazione delle basi imponibili per le imprese con conseguenze rilevanti in termini di compliance fiscale e pianificazione finanziaria, gli stessi chiedono di sapere “quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di chiarire l’ambito applicativo dell’articolo 54 del TUIR, in particolare con riferimento alla rilevanza, (ai fini ndr) della determinazione del reddito d’impresa, degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all’attività professionale”.

Omnicomprensività reddito di lavoro autonomo: chiarimenti in arrivo

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate, la replica ricorda innanzitutto che nell’ambito di una più ampia revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, con l’art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, è stato interamente sostituito l’art. 54 del TUIR, il quale, al comma 1, primo periodo, ora prevede che “Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”.
Con tale disposizione è stato, pertanto, introdotto, nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, in virtù del quale qualunque somma percepita nello svolgimento dell’attività professionale e/o artistica nel periodo d’imposta è ricondotta alla categoria reddituale del lavoro autonomo.

Viene invece chiarito che la questione interpretativa prospettata riguarda il più generale tema del coordinamento tra il principio di onnicomprensività – sulla base del quale sono tassate, come reddito di lavoro autonomo, “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale (… )”- e le altre disposizioni tributarie che si rendono, comunque, applicabili al momento della percezione dei proventi riconducibili all’attività professionale (come nel caso degli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente dedicato all’attività professionale).
Ciò posto, l’Agenzia delle entrate fa presente che, trattandosi di una modifica normativa di recente introduzione, cui si riconnettono delicate attività esegetiche che implicano l’armonico coordinamento con altre disposizioni aventi dignità giuridica di norme speciali, il relativo nodo interpretativo è attualmente oggetto di mirati approfondimenti e sarà sciolto in maniera sistematica nell’ambito di un prossimo documento di prassi.