Piccola proprietà contadina: l’aliquota al 9% se si trasferisce il terreno prima di 5 anni
Al trasferimento dei terreni agricoli si applica l’imposta di registro con aliquota pari al 9% in luogo dell’aliquota del 15% per il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale che rinunciano espressamente nell’atto notarile alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina, in quanto consapevoli di non poter rispettare le condizioni previste dalla norma per non decadere dal beneficio.
L’Agenzia delle entrate con la Risposta del 24 giugno 2020 n. 7 ha precisato che nel caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze effettuato a favore di:
- coltivatori diretti
- imprenditori agricoli professionali
iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, senza la richiesta delle “agevolazioni per la piccola proprietà contadina”, l’atto è soggetto all'imposta di registro nella misura del 9%, prevista per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere” dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR.
L’aliquota del 15% si applica solo per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da soggetti che non rivestono la qualifica di coltivatori diretti o Iap.
La scelta del legislatore va nella direzione di favorire comunque quei soggetti (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) che, ancorché in possesso dei requisiti di legge per usufruire di un trattamento molto più favorevole (ex art. 2 co. 4-bis citata legge n. 25 del 2010), vi rinunciano, per lo più, per evitare una scontata decadenza dal predetto trattamento agevolativo.
Ciò in quanto, tali soggetti, già al momento dell'atto di trasferimento, sono consapevoli di non poter rispettare le condizioni previste, a pena di decadenza, dal DL n.194 del 2009, ovvero l'impegno a non alienare i terreni prima dei cinque anni dalla stipula dell'atto e quello coltivazione diretta dei terreni agricoli acquistati.
L'aliquota del 15% è stata dal legislatore riservata esclusivamente nei confronti di tutti quei soggetti che non possono rientrare nell'ambito del regime agevolativo in parola.
Per i predetti motivi, pertanto, i tecnici delle entrate ritengono applicabile l'aliquota del 9% prevista dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR, ovvero quella riservata, in genere, a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.