Polizze rischi catastrofali imprese: l’obbligo slitta al 31 marzo
Il CdM del 9 dicembre ha approvato il Decreto Milleproroghe con lo slittamento al 31 marzo dell’obbligo di assicurazione anti-catastrofi per le imprese, previsto dalla legge di bilancio 2024
La norma dava alle aziende un anno di tempo per provvedere ossia entro il 31 dicembre 2024 per stipulare una polizza, e adesso il termine slitta di altri tre mesi.
Ricordiamo che il 13 novembre scorso è stato approvato il decreto MIMIT con tutte le regole per questo nuovo adempimento e il suo testo non è ancora disponibile.
Vediamo però le principali prescrizioni dalle anticipazioni del Minsitero alla stampa.
Polizze rischi catastrofali imprese: termine per adempiere slitta a marzo
I contenuti dello schema di decreto interministeriale erano stati già anticipati nel mese di settermbre dal MIMIT durante un incontro con le parti interessate.
L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il primo gennaio 2025 (ora slitta al 31 marzo) e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
Dalle anticipazioni pare che vi saranno vantaggi per le imprese virtuose e in particolare il testo approvato del Dm richiede non solo la proporzionalità al diverso livello di rischio all’interno del territorio nazionale ma stabilisce che si dovrà stimolare, anche con una politica di sconto legata alla capacità delle imprese assicurate nell’adottare misure di sicurezza idonee a prevenire e gestire al meglio i rischi e proteggere i beni assicurati.
E' stata espunta la norma dell’obbligo assicurativo all’impresa utilizzatrice dei beni, quando la stessa non coincida col proprietario e quest’ultimo non abbia provveduto ad assicurarli.
Di massima importanza risulta invece il ridimensionamento, rispetto alle previsioni di legge, della portata dell’obbligo a contrarre per le compagnie assicurative, rimasto in sostanza invariato rispetto alle bozze.
Le assicurazioni tenute ad offrire la copertura non sono tutte quelle operanti nel ramo 8 danni, ma solo quelle già attive nel settore le altre potranno cimentarsi senza alcun obbligo.
Ricordiamo che il MIMIT aveva chiarito che il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal Ddl ‘Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l'obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.
Lo schema di decreto interministeriale MIMIT, di cui si attende il testo definitivo, evidenziamo che definisce:
- le imprese soggette all’obbligo assicurativo,
- l’oggetto della copertura assicurativa
- le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
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