Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale
Il Governo nella seduta del Cdm di ieri 19 dicembre ha approvato, in via definitiva il Dlgs di Fiscalità internazionale con le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche.
Ricordiamo, che la Delega al Governo per la riforma è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto ed è entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese.
Il Decreto legislativo sulla fiscalità internazionale reca una prima attuazione delle novità previste in tema appunto, di Residenza fiscale.
Va ricordato che, il concetto di residenza fiscale, rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva.
I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR).
Va evidenziato che, per quanto riguarda la residenza fiscale delle società e degli enti rispetto allo schema di DLgs. si interviene sull’art. 5 comma 3 del TUIR, al fine di prevedere i medesimi requisiti anche per le società di persone.
Residenza fiscale persone fisiche: cosa prevede il Dlgs attuativo
Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che: il comma 2 dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.
Pertanto per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato.
Resta fermo il criterio civilistico della residenza.
Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.
Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.
Residenza fiscale persone giuridiche: cosa prevede il Dlgs attuativo
Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che:
- per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
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- il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.
Residenza fiscale: i criteri generali della Legge delega di Riforma Fiscale
Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale: delle persone fisiche, delle società degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:
- la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni,
- nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).
Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:
- dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
- e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.