Spese di formazione per professionisti deducibili al 100% ma con tetto

Ieri, 10 maggio, il ddl di riforma del lavoro autonomo e sullo smart working è stato approvato definitivamente al Senato e diventa legge (in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
Al Capo I, vengono previste una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi e dal punto di vista tributario, gli articoli 8 e 9 della legge prevedono significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986).

In particolare l'art. 9, modificando il comma 5 dell'art. 54 del TUIR, prevede l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno (ricordiamo che la disciplina previgente prevedeva una parziale deducibilità delle spese in questione, il 50% del loro ammontare).

Al comma 5 inoltre sono aggiunte due nuove tipologie di spesa:

  • Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
  • Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Infine viene prevista la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. In particolare viene previsto che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, quindi saranno operative con riguardo alle spese sostenute nel corso del 2017 da considerare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2018.